A chi è rivolto

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Descrizione

Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, attraverso l’espletamento della procedura di ricongiungimento familiare, di essere raggiunto in Italia dai suoi parenti più stretti al fine di riunire la sua famiglia.

Come fare

La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi:

la prima, davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, concerne la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento
la seconda, presso la rappresentanza consolare italiana, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.
Innanzitutto, il richiedente deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo della sua dimora domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare.

La domanda dell’interessato deve essere corredata da:

copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
documentazione attestante la disponibilità del reddito;
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio. A tal fine è necessario produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute;
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico.

Cosa serve

Lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di:

-un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
-un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
-una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultra sessantacinquenne, ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Cosa si ottiene

Ricongiungimento nucleo familiare.

Tempi e scadenze

Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe, AIRE, Stato Civile, Elettorale - URP

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ricongiungimento familiare.pdf [.pdf 115,2 Kb - 06/07/2023 - 31/07/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 31/07/2023 10:21:42

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