La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi:
la prima, davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, concerne la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento
la seconda, presso la rappresentanza consolare italiana, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.
Innanzitutto, il richiedente deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo della sua dimora domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare.
La domanda dell’interessato deve essere corredata da:
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
documentazione attestante la disponibilità del reddito;
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio. A tal fine è necessario produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute;
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico.