Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Non è possibile chiedere l'accesso a:
-documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
-documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
-documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
-documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
-documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
-documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
-documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
-documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
-documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.