Adozione Nazionale

Si parla di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale.

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A chi è rivolto

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Come fare

I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
L'articolo 3 della legge 104 del 1992 definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.

Cosa serve

Affinché si possa dar luogo all’adozione è necessaria:

-la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
-l'idoneità dei coniugi ad adottare.
Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.

Cosa si ottiene

Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.
L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.


Tempi e scadenze

La domanda di disponibilità all’adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe, AIRE, Stato Civile, Elettorale - URP

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 31/07/2023 09:24:12

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